I controlli sopra citati, si applicano ad autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale, di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg; dal 2003 si riferiscono anche a motoveicoli e ciclomotori.
Per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici, la revisione è obbligatoria con cadenza annuale.